F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 135/AA del 23/01/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE CAROLIS – SCIFONI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 520 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Mattia DE CAROLIS e Alessio SCIFONI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MATTIA DE CAROLIS, all’epoca dei fatti calciatore in forza alla A.S.D. ATLETICO BAINSIZZA per aver, in violazione degli artt. 1 bis co. 1 e 5 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell’incontro ATLETICO ITRI vs ATLETICO BAINSIZZA disputato in data 25.11.18 e valevole per il Campionato di Prima Categoria (CR Lazio) stagione sportiva in corso, gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’Arbitro (A.E. Christian VETTA della Sezione A.I.A. di Cassino) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l’effetto e più in generale, quello proprio dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni proferite (rectius: postate) facendo utilizzo del social network “Facebook”;

 

ALESSIO SCIFONI, all’epoca dei fatti calciatore in forza alla A.S.D. ATLETICO BAINSIZZA per aver in violazione degli artt. 1 bis co. 1 e 5 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione dell’incontro ATLETICO LIRI vs ATLETICO BAINSIZZA disputato in data 25.11.18 e valevole per il Campionato di Prima Categoria (CR Lazio) stagione sportiva in corso, gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’Arbitro (A.E. Christian VETTA della Sezione A.I.A. di Cassino) che ebbe a dirigere quella gara, nonché, per l’effetto e più in generale, quello proprio dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni proferite (rectius: postate) facendo utilizzo del social network “Facebook”;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mattia DE CAROLIS e Alessio SCIFONI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Mattia DE CAROLIS e di 2 giornate di squalifica per il Sig. Alessio SCIFONI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

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