F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 137/AA del 24/01/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORRADETTI – MEAZZINI – SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 222 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio CORRADETTI, Paolo MEAZZINI e della società SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA

avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIORGIO CORRADETTI, all’epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante della società SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e agli artt. 95, commi 6 e 11, e 106 delle N.O.I.F., per aver avallato il comportamento, in esecuzione di direttive societarie, del Sig. Paolo MEAZZINI il quale ha chiesto indebitamente al Sig. Grassini Daniele, padre del calciatore dilettante Grassini Luca, il pagamento della somma di € 500,00 al fine di concedere lo svincolo, ai sensi dell’art. 108 delle N.O.I.F., del predetto calciatore dalla SSDARL Forcoli 1921 Valdera;

 

PAOLO MEAZZINI, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 43, comma 2, del Regolamento della LND e agli artt. 95, commi 6 e 11, e 106 delle N.O.I.F., per avere, in esecuzione di direttive societarie avallate dal Sig. CORRADETTI Giorgio, chiesto indebitamente al Sig. Grassini Daniele, padre del calciatore dilettante Grassini Luca, il pagamento della somma di € 500,00 al fine di concedere lo svincolo, ai sensi dell’art. 108 delle N.O.I.F., del predetto calciatore dalla SSDARL Forcoli 1921 Valdera;

 

SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Michela CONSOLONI, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA, Giorgio CORRADETTI e Paolo MEAZZINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giorgio CORRADETTI, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Paolo MEAZZINI e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSDARL FORCOLI 1921 VALDERA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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