F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 140/AA del 28/01/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GABRIELE PASOTTI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 258 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gabriele PASOTTI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GABRIELE PASOTTI, Collaboratore della Società ASD US Casaleone 1956 per la stagione calcistica 2017-18, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale – Settore Giovanile e Scolastico - n. 1 della stagione sportiva 2017 – 2018, per aver operato nel mese di giugno 2018 attività di proselitismo nei confronti dei giocatori della squadra di cui era Collaboratore, al fine di convincerli ad andare a giocare, nella successiva stagione, presso la squadra A.S.D. Sanguinetto Venera.

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele PASOTTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il sig. Gabriele PASOTTI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it