F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 144/AA del 31/01/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PANNI – USD VOLUNTAS CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 173 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Germano PANNI e della società U.S.D. VOLUNTAS CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GERMANO PANNI, tesserato FIGC, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 7, comma 9, dello Statuto Figc, in ragione della detenzione del Sig. Panni di partecipazioni societarie della società  Sporting Brescia SSD, pur essendo presidente della Soc. U.S.D. Voluntas Calcio;

 

U.S.D. VOLUNTAS CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice Giustizia Sportiva in quanto società per la quale è tesserato il sig. Germano Panni in qualità di Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Germano PANNI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. VOLUNTAS CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Germano PANNI e di € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. VOLUNTAS CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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