F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 145/AA del 04/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SALA – ASD SPORT CLUB DONGO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 172 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Matteo SALA e della società A.S.D. SPORT CLUB DONGO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MATTEO SALA, tesserato per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 per la A.S.D. SPORT CLUB DONGO quale calciatore partecipante alla gara Ardenno Buglio – Sport Club Dongo del 6.5.18 Campionato di 2^ cat., in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva riguardante il principio di lealtà e probità, in quanto, dopo aver preso parte alla predetta gara, per il tramite dell’applicazione Messanger di Facebook da profilo “Matteo Il Sablas Sala” riconducibile, per stessa ammissione dell’interessato, al calciatore Matteo Sala della società ASD Sport Club Dongo, trasmetteva una chat all’indirizzo dell’associato A.I.A., Buzzella Alessandro, della sezione di Lecco, assistente del predetto incontro di calcio, dal chiaro tenore offensivo;

 

A.S.D. SPORT CLUB DONGO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio tesserato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo SALA e dal Sig. Nicola Battista Monaci, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORT CLUB DONGO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. Matteo SALA e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. SPORT CLUB DONGO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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