F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 148/AA del 06/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VIANELLO – US PELLESTRINA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1300 pfi  17/18 adottato nei confronti del Sig. Teresino VIANELLO e della società U.S. PELLESTRINA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

TERESINO VIANELLO, Presidente della società U.S. PELLESTRINA nella stagione 2017/2018, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39, 43, commi 1, 2 e 6 delle N.O.I.F., in riferimento all’art 14, comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e al punto 1) A - attività di base - del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2017/2018, pubblicato il 01/07/2017, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei giovani calciatori La Vigna Andrea, nato il 23/10/2008, El Kattani Nora, nata il 11/11/2008 e El Kattani Dalia, nata il 11/11/2008 e per avere omesso di sottoporre gli stessi giovani calciatori agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nel corso della gara Calcio Lido Venezia - Pellestrina dell’11/11/2017, valevole per il campionato piccoli amici, Girone A, anche in considerazione che gli stessi avessero già compiuto il sesto anno d’età e, quindi, non più rientranti nella categoria “Piccoli Amici“. Per non essersi, inoltre, presentato, benché regolarmente convocato in due distinte occasioni, avanti agli organi di Giustizia Sportiva;

 

U.S. PELLESTRINA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Teresino Vianello al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Teresino VIANELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. PELLESTRINA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Teresino VIANELLO e di € 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda per la società U.S. PELLESTRINA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it