F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 156/AA del 15/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COSTANTINI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 226 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Fausto COSTANTINI avente ad oggetto la seguente condotta:
FAUSTO COSTANTINI, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della squadra primi calci della Società ASD Centro Sedia Calcio di San Giovanni al Natisone (UD), in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia e al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale – Settore Giovanile e Scolastico - n. 1 della stagione sportiva 2017 – 2018, per aver operato nel mese di maggio 2018 attività di proselitismo nei confronti dei giocatori della squadra di cui era Dirigente Accompagnatore, al fine di convincerli ad andare a giocare, nella successiva stagione, presso un’altra squadra ancora da definire; inoltre al fine di convincere i genitori a trasferire i ragazzi presso l’altra squadra, metteva in atto tutta una serie di attività, tra cui la consegna, ad alcuni di essi, di una lettera denigratoria nei confronti dell'operato del Presidente e dell'intera Società;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fausto COSTANTINI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il sig. Fausto COSTANTINI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.