F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 159/AA del 15/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BUONINCONTRI – ASD LAUSDOMINI C5 2014

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 240 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio BUONINCONTRI e della società A.S.D. LAUSDOMINI C5 2014 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO BUONINCONTRI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Lausdomini C5 2014, in violazione dell’art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n.1066 del 22.06.2017, della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15 luglio 2017 la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

A.S.D. LAUSDOMINI C5 2014, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio BUONINCONTRI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LAUSDOMINI C5 2014;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Antonio BUONINCONTRI e di € 134.00 (cento trentaquattro/00) di ammenda per la società A.S.D. LAUSDOMINI C5 2014;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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