F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 162/AA del 15/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VIOLO – CUS COSENZA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 432 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Arcangelo VIOLO e della società C.F. C.U.S. COSENZA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ARCANGELO VIOLO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società C.F. CUS COSENZA, è incorso nella violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 4/B del C.U. n.1067 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione riguardante il versamento della quota d’iscrizione per Euro 250,00, e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

C.F. C.U.S. COSENZA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al sig. Arcangelo VIOLO, Presidente e legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Arcangelo VIOLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società C.F. C.U.S. COSENZA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Arcangelo VIOLO e di € 67,00 di ammenda per la società C.F. C.U.S. COSENZA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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