F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 164/AA del 15/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MAURA – MECAGLIA – MOSTARDA – SALVATORI – LE PALME SSDARL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 507 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Mirko MAURA, Pietro MENCAGLIA, Davide MOSTARDA, Marco SALVATORI e della società LE PALME S.S.D. a R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MIRKO MAURA, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società LE PALME S.S.D. a R.L., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 2 del Codice di Giustizi Sportiva, per aver consentito l’utilizzo del calciatore SALVATORI Marco, pur sapendolo in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, nel corso delle gare: LE PALME S.S.D. a R.L. – A.S.D. SANTA MARINELLA 1947 del 21.04.2018; A.S.D. ACILIA CALCIO A 5 – LE PALME S.S.D. a R.L. del 28.04.2018; VIS SUBIACO - LE PALME S.S.D. a R.L. del 05.05.2018, tutte valevoli per il campionato provinciale Roma Calcio a 5, Serie D, girone F;

 

PIETRO MENCAGLIA, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società LE PALME S.S.D. a R.L., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara VIS SUBIACO - LE PALME S.S.D. a R.L. del 05.05.2018, valevole per il campionato provinciale Roma Calcio a 5, Serie D, girone F, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, il giocatore SALVATORI Marco, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stessa senza averne titolo;

 

DAVIDE MOSTARDA, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società LE PALME S.S.D. a R.L., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: LE PALME S.S.D. a R.L. – A.S.D. SANTA MARINELLA 1947 del 21.04.2018; A.S.D. ACILIA CALCIO A 5 – LE PALME S.S.D. a R.L. del 28.04.2018, tutte valevoli per il campionato provinciale Roma Calcio a 5, Serie D, girone F, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato per una giornata, il giocatore SALVATORI Marco, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stessa senza averne titolo;

 

MARCO SALVATORI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 22 comma 2 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver egli disputato le gare: LE PALME S.S.D. a R.L. – A.S.D. SANTA MARINELLA 1947 del 21.04.2018; A.S.D. ACILIA CALCIO A 5 – LE PALME S.S.D. a R.L. del 28.04.2018; VIS SUBIACO – LE PALME S.S.D. a R.L. del 05.05.2018, tutte valevoli per il campionato provinciale Roma Calcio a 5, Serie D, girone F, senza averne titolo perché squalificato, nelle file della società LE PALME S.S.D. a R.L.;

LE PALME S.S.D. a R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mirko MAURA in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società LE PALME S.S.D. a R.L., Pietro MENCAGLIA, Davide MOSTARDA e Marco SALVATORI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Mirko MAURA, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Pietro MENCAGLIA, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Davide MOSTARDA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Marco SALVATORI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione per la società LE PALME S.S.D. a R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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