F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 166/AA del 22/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: D’AMORE – DEL VERME – SSD EUROPA SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 259 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario DEL VERME, Pasquale D’AMORE e della società S.S.D. EUROPA SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARIO DEL VERME, all’epoca dei fatti Presidente pro tempore della società S.S.D. Europa S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al dirigente - collaboratore D’Amore Pasquale di svolgere, nella stagione sportiva 2017/2018, l’attività di tecnico della squadra Allievi della medesima società ed altresì per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Cuomo Salvatore, soggetto non tesserato, di svolgere mansioni di tecnico nella gara Football Ciro Caruso – Europa Srl del 6.5.2018;

 

PASQUALE D’AMORE, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2017/2018 l’attività di tecnico della Società  S.S.D. Europa S.r.l., partecipante al Campionato Allievi, come risulta dalle distinte di gara in atti, senza essere tesserato con tale qualifica, in quanto il suo tesseramento non veniva mai perfezionato presso il Settore Tecnico della Figc; nonché per avere, quale Dirigente accompagnatore, consentito a persona non tesserata (Cuomo Salvatore) di svolgere attività di tecnico della squadra Allievi, nella gara Football Ciro Caruso – Europa Srl del 6.5.2018;

 

S.S.D. EUROPA SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario DEL VERME in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società S.S.D. EUROPA SRL e Pasquale D’AMORE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Mario DEL VERME, di 2 mesi di squalifica per il Sig. Pasquale D’AMORE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. EUROPA SRL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it