F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 167/AA del 22/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MURGIA – AD VALDINIEVOLE MONTECATINI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 219 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Pino MURGIA e della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PINO MURGIA, tecnico della prima squadra per la società A.D. Valdinievole Montecatini partecipante al campionato di Serie D girone E, esonerato dall’incarico di allenatore in data 03/11/2017, in violazione dell’art. 1bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1 e 2, ed art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente, pur non avendone titolo, le funzioni di allenatore di calciatori non tesserati per società A.D. Valdinievole Montecatini e peraltro privo di qualsivoglia autorizzazione o nulla osta da parte della società per cui era tesserato, nonché in violazione dell’art. 1bis del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, poiché, privo di autorizzazione della società ed in contrasto con le norme di settore, firmava in data 07/03/2018 un accordo come allenatore della squadra rumena UNIREA DEJ, partecipante al campionato della LIGA III organizzato dalla FRF - Federația Română de Fotbal;

 

A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva poiché, seppur denunciante, risponde delle condotte del sig. Pino Murgia, allenatore tesserato per la stessa al momento della consumazione delle violazioni contestate;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pino MURGIA e dal Sig. Giovanni Piero Nannini, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Pino MURGIA e di € 200,00 (duecento/00)  di ammenda per  la  società  A.D. VALDINIEVOLE MONTECATINI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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