F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 169/AA del 25/02/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CUOMO – FEDERICO (002)

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 83 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Adalberto CUOMO e del Sig. Vincenzo FEDERICO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ADALBERTO CUOMO, Presidente all’epoca dei fatti della Società A.S.D. Anacapri, in violazione dell'art. 1 bis, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l'art. 37 N.O.I.F., per aver indicato ed impiegato il sig. Vincenzo Federico quale Dirigente Addetto agli Ufficiali di Gara in occasione della gara del Campionato Provinciale Allievi, Girone A, disputata contro la Società A.S.D. Real G. Scirea il 29 marzo 2018, sebbene egli non fosse tesserato per la Società A.S.D. Anacapri e non fosse stato indicato nell'organigramma elaborato a firma del Presidente Sig. Adalberto Cuomo;

 

VINCENZO FEDERICO, in violazione dell'art. 1 bis, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l'art. 37 N.O.I.F., per aver svolto l’attività di Dirigente Addetto agli Ufficiali di Gara in occasione della gara del Campionato Provinciale Allievi, Girone A, disputata contro la Società A.S.D. Real G. Scirea il 29 marzo 2018, sebbene egli non fosse tesserato per la Società A.S.D. Anacapri e non fosse stato indicato nell'organigramma elaborato a firma del Presidente Sig. Adalberto Cuomo;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Adalberto CUOMO e dal Sig. Vincenzo FEDERICO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni dell’ammonizione ed € 140,00 (centoquaranta) di ammenda per il Sig. Adalberto CUOMO e dell’ammonizione e € 140,00 (centoquaranta) di ammenda per il Sig. Vincenzo FEDERICO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.                   

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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