F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 174/AA del 04/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARDELLA – ASD LOREO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 158 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe BARDELLA e della società A.S.D. LOREO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE BARDELLA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società A.S.D. Loreo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 delle NOIF per non aver tesserato, il sig. Emiliano Marini iscritto al Settore Tecnico, per la stagione sportiva 2017-2018, in favore della società A.S.D. Loreo, consentendo e comunque non impedendo che lo stesso allenasse in occasione di 2/3 circostanze, all’inizio del mese di agosto 2017, i portieri della predetta società, privo di tesseramento e della qualifica di Allenatore dei Portieri;

 

A.S.D. LOREO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante pro-tempore nonché ai soggetti non tesserati che hanno svolto, all’epoca dei fatti, in favore della stessa società, attività rilevante per l’ordinamento federale, ex art. 1 bis comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe BARDELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LOREO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe BARDELLA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. LOREO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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