F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 176/AA del 06/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAPRA – ELOUTERI – SERIO – ZERBINI – USD ARQUATESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 687 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto CAPRA, Filippo ELOUTERI, Giovanni SERIO, Riccardo ZERBINI e della società U.S.D. ARQUATESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO CAPRA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società USD ARQUATESE, in violazione di cui all’art. 1bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gara ARQUATESE - ROYALE FIORE del 16.9.2018 in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato, il giocatore ZERBINI Riccardo, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo;

 

FILIPPO ELOUTERI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società USD ARQUATESE, in violazione di cui all’art. 1bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara LUGAGNATESE - ARQUATESE del 23.9.2018 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, nella quale è stato utilizzato, in posizione irregolare perché squalificato, il giocatore ZERBINI Riccardo sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo;

 

GIOVANNI SERIO, Presidente Società USD ARQUATESE per la violazione dell’art. 1bis comma 1, 5 e art. 4 comma 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per aver consentito l’utilizzo del calciatore ZERBINI Riccardo pur sapendolo in posizione irregolare perché squalificato (C.U. n. 48 del 7.7.2018, residuo delle sanzioni arbitrali del Campionato 2017/18), nel corso delle gare ARQUATESE - ROYALE FIORE del 16.9.2018 e LUGAGNATESE - ARQUATESE del 23.9.2018, valevoli per il Campionato di Seconda Categoria;

 

RICCARDO ZERBINI, tesserato per la per la Società USD ARQUATESE, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver egli disputato le gare ARQUATESE - ROYALE FIORE del 16.9.2018 e LUGAGNATESE - ARQUATESE del 23.9.2018, valevoli per il Campionato di Seconda Categoria, in posizione irregolare perchè squalificato (residuo sanzioni arbitrali 2017/2018 come da C.U. n. 48 del 7.7.2018);

 

U.S.D. ARQUATESE, responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig.ri Roberto CAPRA, Filippo ELOUTERI, Giovanni SERIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. ARQUATESE, e Riccardo ZERBINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Roberto CAPRA, 20 giorni di inibizione per Filippo ELOUTERI, 30 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni SERIO, 2 giornate di squalifica per il Sig. Riccardo ZERBINI e di 1 punto di penalizzazione nel Campionato di Seconda Categoria 2018/2019 ed € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. ARQUATESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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