F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 178/AA del 08/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARIANI-TESTA-GONNELLA-AC RENATE-AURORA PRO PATRIA 1919

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 308 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio MARIANI, Patrizia TESTA, Giuseppe GONNELLA e delle società A.C. RENATE S.r.l. e AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Fabio MARIANI, all’epoca dei fatti tesserato quale team manager della AC RENATE SRL, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle disposizioni di cui alla Circolare della Lega Pro n. 1 del 3.7.18, per aver organizzato una gara amichevole a Renate (MB), in data 2.09.18, tra l’AC RENATE SRL e l’AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l., senza aver richiesto alla Lega Pro l’autorizzazione ufficiale alla disputa della gara né, tantomeno, la designazione della terna arbitrale;

 

PATRIZIA TESTA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle disposizioni di cui alla Circolare della Lega Pro n. 1 del 3.7.18, per aver organizzato - o comunque per non aver impedito di organizzare -  una gara amichevole a Renate (MB), in data 2.09.18, tra l’AC RENATE SRL e l’AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l., senza aver richiesto alla Lega Pro l’autorizzazione ufficiale alla disputa della gara né, tantomeno, la designazione della terna arbitrale;

 

GIUSEPPE GONNELLA, all’epoca dei fatti tesserato quale team manager della AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle disposizioni di cui alla Circolare della Lega Pro n. 1 del 3.7.18, per aver organizzato una gara amichevole a Renate (MB), in data 2.09.18, tra l’AC RENATE SRL e l’AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l., senza

aver richiesto alla Lega Pro l’autorizzazione ufficiale alla disputa della gara né, tantomeno, la designazione della terna arbitrale;

 

A.C. RENATE S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Patrizia TESTA, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l., Luigi SPREAFICO, in qualità del legale rappresentante, per conto della società A.C. RENATE S.r.l., Fabio MARIANI e Giuseppe GONNELLA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per la Sig.ra Patrizia TESTA, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Fabio MARIANI, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe GONNELLA, di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l. e di € 1334,00 (mille trecento trentaquattro/00) di ammenda per la società

A.C. RENATE S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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