F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 183/AA del 11/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COSCARELLA – RENDE CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 197 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Fabio COSCARELLA e della società RENDE CALCIO 1968 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FABIO COSCARELLA, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società RENDE CALCIO 1968 S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2018/2019, pubblicato con C.U. n. 50 del 24.05.2018, per non aver depositato entro il termine del 20.06.2018, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità  dell’impianto antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai  sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dell'impianto “M. Lorenzon" di Rende;

 

RENDE CALCIO 1968 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio COSCARELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società RENDE CALCIO 1968 S.r.l.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Fabio COSCARELLA e di € 6666,67 (seimila seicento sessantasette e sessantasette centesimi/00) di ammenda per la società RENDE CALCIO 1968 S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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