F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 184/AA del 14/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NOGARA – CIANCIOLO – SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 501 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone NOGARA, Giuseppe CIANCIOLO e della società SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SIMONE NOGARA, Presidente Sangimignanosport Scoopsd, in violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver assunto, in occasione della gara San Gimignano Sport – U.S. Poggibonsi del 25/2/2018, valevole per il campionato di Eccellenza Toscana, ogni più opportuna iniziativa ed intervento finalizzato a prevenire ed evitare che il sig. CIANCIOLO Giuseppe, iscritto nel ruolo dei Direttori Sportivi, in costanza di inibizione, si introducesse, prima dell’incontro, nella zona antistante gli spogliatoi, intrattenendosi ed interloquendo con vari calciatori di entrambe le squadre;

 

GIUSEPPE CIANCIOLO, iscritto nell’Albo dei Direttori Sportivi, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19, comma 2, lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi introdotto, pur in costanza di inibizione, comminata dal TFN con decisione n. 68/2017, confermata dalla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, prima dell’incontro, nella zona antistante gli spogliatoi, intrattenendosi ed interloquendo con vari calciatori di entrambe le squadre;

 

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD, per responsabilità diretta, ex art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta violativa ascritta al menzionato presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone NOGARA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD e dal Sig. Giuseppe CIANCIOLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Simone NOGARA, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CIANCIOLO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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