F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 186/AA del 20/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TARANTINO – PARISI – PIRRELLO – ASD ERICE FC – ASD CITTA’ DI TRAPANI – ASD POLISPORTIVA FORESE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 81 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore TARANTINO, Gaspare PARISI, Vincenza PIRRELLO e delle società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, A.S.D. POLISPORTIVA FORESE e A.S.D. ERICE F.C. avente ad oggetto la

seguente condotta:

 

SALVATORE TARANTINO, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Città di Trapani, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., nonché ancora del punto 9.1 del C.U. n. 1 dell’1.7.2017 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e del punto 1.1.52 del C.U. n. 1 del 3.7.2017 del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso consentito che giovani calciatori tesserati per la società della quale rivestiva il ruolo apicale, con poteri di rappresentanza, partecipassero al “3° Torneo Aspettando il Natale … ricordando Gigi Carducci”, svoltosi dal 4 al 9 dicembre 2017, manifestazione che non aveva ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti;

 

GASPARE PARISI, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Polisportiva Forese, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., nonché ancora del punto 9.1 del C.U. n. 1 dell’1.7.2017 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e del punto 1.1.52 del C.U. n. 1 del 3.7.2017 del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso consentito che giovani calciatori tesserati per la società della quale rivestiva il ruolo apicale, con poteri di rappresentanza, partecipassero al “3° Torneo Aspettando il Natale … ricordando Gigi Carducci”, svoltosi dal 4 al 9 dicembre 2017, manifestazione che non aveva ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti;

 

VINCENZA PIRRELLO, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Erice F.C., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di  Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., nonché ancora del punto 9.1 del C.U. n. 1 dell’1.7.2017 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e del punto 1.1.52 del C.U. n. 1 del 3.7.2017 del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, per avere la stessa consentito che giovani calciatori tesserati per la società della quale rivestiva il ruolo apicale, con poteri di rappresentanza, partecipassero al “3° Torneo Aspettando il Natale … ricordando Gigi Carducci”, svoltosi dal 4 al 9 dicembre 2017, manifestazione che non aveva ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti;

 

A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

A.S.D. POLISPORTIVA FORESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

A.S.D. ERICE F.C., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Salvatore TARANTINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, Gaspare PARISI in proprio e, in qualità del legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA FORESE e Vincenza PIRRELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ERICE F.C.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore TARANTINO, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Gaspare PARISI, di 20 (venti) giorni di inibizione per la Sig.ra Vincenza PIRRELLO, di € 67,00 (sessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, di € 67,00 (sessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA FORESE e di € 67,00 (sessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. ERICE F.C;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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