F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 187/AA del 20/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CASTELLANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 282 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Francesco CASTELLANA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO CASTELLANA, allenatore di calcio a cinque, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dall’art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in relazione all’art. 37, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto si faceva lecito postare sul proprio profilo facebook un post di indubbio tenore, lesivo della reputazione di persone operanti in seno alla FIGC e specificamente della classe dirigenziale della società Real Cefalù, ove lo stesso nella decorsa stagione sportiva prestava attività;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco CASTELLANA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Francesco CASTELLANA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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