F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 188/AA del 20/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CASTAGNINO – LAVIGNA – ASD SOFOME

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 708 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Moreno CASTAGNINO, Domenico Salvatore LAVIGNA, e della società A.S.D. SOFOME avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MORENO CASTAGNINO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SOFOME, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera c, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere redatto e sottoscritto un comunicato, poi pubblicato sul sul giornale online www.calabriadilettanti.it, contenenti affermazioni violative di norme federali in quanto lesive dell’onore, del decoro e del prestigio non solo dell’A.I.A e dei suoi associati, quanto dell’istituzione calcistica nel suo complesso;

 

DOMENICO SALVATORE LAVIGNA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. SOFOME, per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera c, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato un commento sulla pagina social Instagram della società A.S.D. Sofome contenente affermazioni violative di norme federali in quanto costituiscono un comportamento lesivo dell’onore, del decoro e del prestigio non solo dell’A.I.A e dei  suoi associati quanto dell’istituzione calcistica nel suo complesso;

 

A.S.D. SOFOME, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, in relazione all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Moreno CASTAGNINO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SOFOME e Domenico Salvatore LAVIGNA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Moreno CASTAGNINO, di 2 giorni di inibizione per il Sig. Domenico Salvatore LAVIGNA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. SOFOME;

 

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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