F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 189/AA del 20/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FASOLO – PALMERI – ASD SANTANGIOLESE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 331 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro FASOLO e Antonino  PALMERI, e della  società A.S.D.  SANTANGIOLESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRO FASOLO, in violazione di cui agli artt. art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 e 37, comma 1, del vigente regolamento Settore Tecnico, art. 38, comma 1, delle NOIF, e all’art. 14 lett c) del C.U. n. 1/17 della LND, per avere svolto l’attività di allenatore della squadra pur non essendo, all’epoca dello svolgimento delle gare di Campionato Juniores Regionale: Santangiolese – Pol. Gioiosa del 04.12.2017 e Pol. Gioiosa – Santangiolese del 05.03.2018, regolarmente tesserato per la società ASD Santangiolese e pur non essendo in possesso dello speciale titolo abilitativo di “Allenatore Dilettante”, nonché per violazione dell’art. 17, comma 4, del regolamento Settore Tecnico, per non aver ottemperato all’obbligo relativo al versamento delle quote annuali;

 

ANTONINO PALMERI, Presidente  della  Soc. ASD Santangiolese, nella  decorsa stagione sportiva, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Fasolo Alessandro di svolgere nel corso della stagione sportiva 2017/18 l’attività di allenatore per la predetta società, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e dell’art. 14 lett c) del C.U. n. 1/17 della LND;

 

A.S.D. SANTANGIOLESE, in violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e al proprio tecnico e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro FASOLO e Antonino PALMERI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SANTANGIOLESE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro FASOLO, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Antonino PALMERI e di € 170,00 (centosettanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SANTANGIOLESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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