F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 192/AA del 27/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAIATA – POTENZA CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 561 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Salvatore CAIATA e della società POTENZA CALCIO S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SALVATORE CAIATA, all’epoca dei fatti Presidente della società POTENZA CALCIO s.r.l. con potere di firma, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis comma 1. del C.G.S. per aver, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione delle gare POTENZA vs MATERA del 17.11.18 e BISCEGLIE vs POTENZA del 24.11.18 entrambe valevoli per il Campionato di Serie C, Girone C, stagione sportiva in corso, gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio degli Arbitri che ebbero a dirigere quegli incontri nonché, per l’effetto e più in generale, quello proprio dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni quali propalate attraverso 4 messaggi vocali e 1 messaggio scritto tutti inviati, tramite l’applicazione di messaggistica istantanea denominata “Whatsapp”, sull’utenza telefonica mobile in uso all’O.T. della CAN PRO;

 

POTENZA CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Salvatore CAIATA, all’epoca dei fatti, Presidente con potere di firma;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore CAIATA in proprio e nella qualità di legale rappresentante, per conto della società POTENZA CALCIO S.r.l.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore CAIATA e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società POTENZA CALCIO S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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