F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 193/AA del 28/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MATTIOLI – SPAL 2013
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 888 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Walter MATTIOLI e della società S.P.A.L. 2013 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:
WALTER MATTIOLI, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società S.P.A.L. 2013 s.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a mezzo di un’intervista resa in data 17/02/2019, riportata in pari data sul sito web “www.tuttomercatoweb.com” ed in data 18/02/2019 sul quotidiano “Tuttosport”, con riferimento agli episodi accaduti nel corso della gara S.P.A.L. 2013
– ACF Fiorentina disputatasi in data 17/02/2019 e valevole per il Campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Chiesa Federico, calciatore tesserato per la società ACF Fiorentina;
S.P.A.L. 2013 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Mattioli Walter;
vista la richiesta di applicazione Walter MATTIOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.P.A.L. 2013 S.r.l.;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) per il Sig. Walter MATTIOLI e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società S.P.A.L. 2013 S.r.l.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.