F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 193/AA del 28/03/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MATTIOLI – SPAL 2013

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di  cui al  procedimento n.  888 pf 18/19  adottato nei  confronti del Sig. Walter MATTIOLI e della società S.P.A.L. 2013 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

WALTER MATTIOLI, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società S.P.A.L. 2013 s.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a mezzo di un’intervista resa in data 17/02/2019, riportata in pari data sul sito web “www.tuttomercatoweb.com” ed in data 18/02/2019 sul quotidiano “Tuttosport”, con riferimento agli episodi accaduti nel corso della gara S.P.A.L. 2013

– ACF Fiorentina disputatasi in data 17/02/2019 e valevole per il Campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Chiesa Federico, calciatore tesserato per la società ACF Fiorentina;

 

S.P.A.L. 2013 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Mattioli Walter;

 

vista  la  richiesta  di  applicazione  Walter  MATTIOLI  in  proprio  e,  in  qualità  di  legale rappresentante, per conto della società S.P.A.L. 2013 S.r.l.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) per il Sig. Walter MATTIOLI e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società S.P.A.L. 2013 S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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