F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 198/AA del 01/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RESTIVO – ASD STUDIO DE STANTIS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 151 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Roberto RESTIVO e della società A.S.D. STUDIO DE SANTIS avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO RESTIVO, all’epoca dei fatti tesserato con la A.S.D. Studio De Santis nonché indicato quale capitano per la gara valevole per il campionato di serie C2 di calcio a 5 disputatasi a Palermo il 7 aprile 2018, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 12, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in occasione di tale gara e durante l’intervallo, tenuto una condotta violenta nei confronti del dirigente della società Jatina Partinico Sig. Giacalone Vincenzo;

 

A.S.D. STUDIO DE SANTIS, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 12, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco DE SANTIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. STUDIO DE SANTIS e dal Sig. Roberto RESTIVO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Roberto RESTIVO e di € 600 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. STUDIO DE SANTIS;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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