F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 203/AA del 08/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DEMANI – BENNATI – BRUNI – SP ASD MONSIGLIOLO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 850 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto BENNATI, Michele DEMANI, Paolo BRUNI, e della società S.P. A.S.D. MONSIGLIOLO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALBERTO BENNATI, Presidente della società Sp Asd Monsigliolo all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39, e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Demani Michele e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Sp Asd Monsigliolo - Asd Pietraia del 04/03/2018, valevole per il campionato di terza categoria, Arezzo , Girone A;

 

MICHELE DEMANI, all’epoca dei fatti non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato la gara Sp Asd Monsigliolo - Asd Pietraia del 04/03/2018, valevole per il campionato di terza categoria, Arezzo, Girone A, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

PAOLO BRUNI, Vice Presidente della Società Sp Asd Monsigliolo all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Sp Asd Monsigliolo - Asd Pietraia del 04/03/2018, valevole per il campionato di terza categoria, Arezzo, Girone A, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Demani Michele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

S.P. A.S.D. MONSIGLIOLO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alberto BENNATI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.P. A.S.D. MONSIGLIOLO, Michele DEMANI e Paolo BRUNI;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Alberto BENNATI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Michele DEMANI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Paolo BRUNI, di € 135,00 (centotrentacinque/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2018/2019 nel campionato di terza categoria per la società S.P. A.S.D. MONSIGLIOLO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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