F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 204/AA del 08/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GHIGLIONE – GROSSO – ASD LA VISCHESE – US GIOVENTU RODALLESE ASD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 117 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Armando GHIGLIONE, Elvio Actis GROSSO e delle società A.S.D. LA VISCHESE e U.S. GIOVENTÙ RODALLESE A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ARMANDO GHIGLIONE, Presidente della società A.S.D. LA VISCHESE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’ articolo 23, comma 1, delle NOIF, ed in relazione all’art. 44, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, stagione sportiva 2016/2017, pubblicato il 12/08/2016, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di prima categoria piemontese ad un allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di “allenatore dilettante”, conferendo l’incarico e autorizzando l’esercizio dell’attività tecnica al Signor Vincenzo Prago, soggetto privo della necessaria qualifica per la conduzione della squadra, ma comunque tesserato quale dirigente, così consentendo elusivamente allo stesso di presenziare in panchina nel corso degli incontri ufficiali per svolgere l’attività conferita, fatto consumato dal 3 Ottobre 2016;

 

ELVIO ACTIS GROSSO, Presidente della società U.S. GIOVENTÙ RODALLESE A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice  di Giustizia Sportiva, in riferimento all’ articolo 23, comma 1, delle NOIF, ed in relazione all’art. 44, comma 1 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 1, stagione sportiva 2014/2015, punto 14, pubblicato il 01/07/2014, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria piemontese ad un allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di “allenatore dilettante”, conferendo l’incarico e autorizzando l’esercizio dell’attività tecnica al Signor Vincenzo Prago, soggetto privo della necessaria qualifica per la conduzione della squadra, ma comunque tesserato quale calciatore e dirigente, così consentendo elusivamente allo stesso di presenziare in panchina nel corso degli incontri ufficiali per svolgere l’attività conferita;

 

A.S.D. LA VISCHESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

U.S. GIOVENTÙ RODALLESE A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Armando GHIGLIONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LA VISCHESE e Elvio Actis GROSSO in proprio e, in qualità del legale rappresentante, per conto della società U.S. GIOVENTÙ RODALLESE A.S.D.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Armando GHIGLIONE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Elvio Actis GROSSO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LA VISCHESE e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S. GIOVENTÙ RODALLESE A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e  la  prosecuzione  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it