F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 34/AA del 29/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SONN – A.S.V. KALTERER S.V. FUSSBALL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1141 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Stefano SONN e della società A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

STEFANO SONN, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore con patentino UEFA B, della società A.S.V. KALTERER, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 4, del previgente Codice di Giustizia Sportiva, per aver, subito dopo l’esito della gara

A.S.V. Kalterer – A.S.V. Albeins del 4.11.2018 volevole per il Campionato di Promozione, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare per aver contattato mediate social network “facebook” l’arbitro Mattiello Gian Marco per ottenere il suo numero telefonico allo scopo di inviare allo stesso direttore di gara, tramite whats app, un video in cui non risultava adottato un provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, a carico di un tesserato della società A.S.V. Albeins, e, successivamente, per aver intrattenuto con lo stesso direttore di gara uno scambio di messaggi inerenti i predetti fatti di cui alla gara in questione, in quanto, atteso il ruolo del direttore di gara, i tesserati non devono interferire sulle decisioni adottande dello stesso interloquendo privatamente con rimostranze e comunicazioni tendenti a condizionarne la libertà decisionale;

 

A.S.V. KALTERER SV FUSSBALL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al proprio tesserato Stefano SONN;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alexander Spitaler, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.K. KALTERER S.V. FUSSBALL e Stefano SONN;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di cento giorni di squalifica per il Sig. Stefano SONN e di € 1.200,00 di ammenda per la società A.S.K. KALTERER S.V. FUSSBALL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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