F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 45/AA del 08/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TREGLIA-FORTE-ASD POLISPORTIVA SCAURI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele TREGLIA, Luigi FORTE e della società A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MICHELE TREGLIA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di calcio a cinque, all’epoca dei fatti, sospeso dall’Albo e tesserato quale Dirigente Accompagnatore per la A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, a) in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 33, 35, 37 e 40 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella stagione sportiva 2018/2019, in costanza di sospensione volontaria dall’Albo del Settore Tecnico, svolto mansioni derivanti dall’iscrizione al predetto Albo sia per la A.S.D. HERACLES - partecipante al Campionato di Calcio a 5 Serie C2 organizzato dal Comitato Regionale Lazio- occupandosi all’inizio della stagione, in assenza di tesseramento, delle attività di allenamento della squadra, sia per la A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI - partecipante al Campionato Giovanissimi Provinciali organizzato dal Comitato Regionale Lazio- impartendo disposizioni tecnico-tattiche e decidendo le sostituzioni durante le gare di campionato direttamente dal campo di gioco, cui accedeva in veste di dirigente accompagnatore, per come, peraltro, personalmente verificato dal Collaboratore federale delegato in occasione della partita disputata il 24 aprile 2019; b) in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S, con riferimento all’art. 17, comma 4, del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso, nella stagione sportiva 2018/2019, il pagamento, obbligatorio anche in ipotesi di sospensione, della quota annuale di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico;

 

LUIGI FORTE, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 33 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, il sig. Michele Treglia, in costanza sospensione volontaria dall’Albo del Settore Tecnico svolgesse mansioni derivanti dall’iscrizione al predetto Albo a favore della squadra della A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, partecipante al Campionato Giovanissimi Provinciali organizzato dal Comitato Regionale Lazio e che si occupasse di impartire disposizioni tecnico-tattiche ai calciatori e decidere le sostituzioni durante le gare di campionato direttamente dal campo di gioco, cui accedeva in veste di dirigente accompagnatore, per come, peraltro, personalmente verificato dal Collaboratore federale delegato in occasione della partita disputata il 24 aprile 2019;

 

A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta ai soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Miche TREGLIA e Luigi FORTE in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di novanta giorni di squalifica per il Sig. Michele TREGLIA, due mesi di inibizione per il Sig. Luigi FORTE e € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it