F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 46/AA del 08/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI GIOVANNI – DE VIVO – DI BARTOLOMEO – IANNACCO – FRANCO – ASD CALPAZIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1005 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo DI GIOVANNI, Gennaro DE VIVO, Giuseppe DI BARTOLOMEO, Francesco  IANNACO, Luigi FRANCO e della società A.S.D. CALPAZIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANGELO DI GIOVANNI, Presidente della società A.S.D. Calpazio, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Franco Luigi nelle gare del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Calpazio – Grigio Rossi 1927 del 3.12.2017 e Cava 2000 – Calpazio del 13.1.2018, e del calciatore Avallone Emanuele nella gara del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Calpazio - Gymnasium Soccer dell’8.4.2018;

 

GENNARO DE VIVO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Calpazio, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Calpazio in occasione della gara del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Calpazio – Grigio Rossi 1927 del 3.12.2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Franco Luigi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

GIUSEPPE DI BARTOLOMEO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Calpazio, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Calpazio in occasione della gara del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Cava 2000 - Calpazio del 13.1.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Franco Luigi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

FRANCESCO IANNACCO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Calpazio, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Calpazio in occasione della gara del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Calpazio – Gymnasium Soccer dell’8.4.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Avallone Emanuele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

LUIGI FRANCO, calciatore schierato per la società A.S.D. Calpazio, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare del Campionato Mini Allievi Salerno del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Calpazio – Grigio Rossi 1927 del 3.12.2017 e Cava 2000 – Calpazio del 13.1.2018, nelle file della società A.S.D. Calpazio, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta ai soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gennaro DE VIVO, Giuseppe DI BARTOLOMEO, Francesco IANNACO, Luigi FRANCO e Angelo DI GIOVANNI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CALPAZIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Gennaro DE VIVO, due mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe DI BARTOLOMEO, due mesi di inibizione per il Sig. Francesco IANNACO, tre giornate di squalifica per il Sig. Luigi FRANCO, quattro mesi di inibizione per il Sig. Angelo DI GIOVANNI e € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda ed un punto di penalizzazione per la società A.S.D. POLISPORTIVA SCAURI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it