F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 69/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONINI – CONCOLATO – GROSSO – PICCINELLI – POZZOLINI – ASD SOLBIATESE INSUBRIA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1383 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo ANTONINI, Luca CONCOLATO, Sebastiano GROSSO, Simone PICCINELLI, Luciano POZZOLINI  e  della  società  A.S.D.  SOLBIATESE  INSUBRIA  CALCIO  (ora  A.S.D. Solbiatese Calcio 1911), avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LORENZO ANTONINI, all'epoca dei fatti non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 10, comma 2, e 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, e all’ art. 43, comma 1, delle N.O.I.F, per aver egli disputato le 16 gare sotto indicate nelle fila della Società SOLBIATESEINSUBRIA senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO   JUNIORES         REGIONALE FASCIA   A  LOMBARDIA -STAGIONE SPORTIVA 2018-19:

Union Villa Cassano – SOLBIATESEINSUBRIA del 15.09.2018;

Varesina Sport SOLBIATESEINSUBRIA  del 12.01.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA - Union Villa Cassano del 19.01.2019;

Canegrate – SOLBIATESEINSUBRIA del 26.01.2019;

Rodense – SOLBIATESEINSUBRIA del 09.02.2019;      

SOLBIATESEINSUBRIA  – Morazzone   del 12.02.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Legnano del 16.02.2019;

Ardor Lazzate – SOLBIATESEINSUBRIA del 23.02.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Portichetto del 9.03.2019;

Castellanzese – SOLBIATESEINSUBRIA del 16.03.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Sestese del 23.03.2019;

Varese – SOLBIATESEINSUBRIA del 30.03.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA  – Fenegrò  del 02.04.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Uboldese del 06.04.2019;

Solaro – SOLBIATESEINSUBRIA del 13.04.2019

e SOLBIATESEINSUBRIA – Lentatese del 20.04.2019;

 

LUCA CONCOLATO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SOLBIATESEINSUBRIA, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 5 gare sotto indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ANTONINI LORENZO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 5 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A  LOMBARDIA  - STAGIONE SPORTIVA 2018-19:

 SOLBIATESEINSUBRIA – Portichetto del 9.03.2019;

Varese  –  SOLBIATESEINSUBRIA  del 30.03.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Uboldese del 06.04.2019;

Solaro – SOLBIATESEINSUBRIA del 13.04.2019

e SOLBIATESEINSUBRIA – Lentatese del 20.04.2019;

SEBASTIANO GROSSO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SOLBIATESEINSUBRIA, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 9 gare sotto indicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ANTONINI LORENZO, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle 9 gare senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A  LOMBARDIA  - STAGIONE SPORTIVA 2018-19:

Union Villa Cassano – SOLBIATESEINSUBRIA del   15.09.2018; 

 Varesina   Sport   –   SOLBIATESEINSUBRIA   del   12.01.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA - Union Villa Cassano del 19.01.2019;

 Canegrate – SOLBIATESEINSUBRIA  del  26.01.2019; 

Rodense  –  SOLBIATESEINSUBRIA  del 09.02.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Morazzone del 12.02.2019;

Castellanzese – SOLBIATESEINSUBRIA  del  16.03.2019;

 SOLBIATESEINSUBRIA  –  Sestese  del 23.03.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Fenegrò del 02.04.2019;

e per aver, inoltre, egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore RUSSO SALVATORE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

 

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE    FASCIA  A  LOMBARDIA    -  STAGIONE  SPORTIVA  2018-19:

Union Villa Cassano - SOLBIATESEINSUBRIA del 15.09.2018;

 

SIMONE PICCINELLI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SOLBIATESEINSUBRIA, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ANTONINI LORENZO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

 

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A  LOMBARDIA  - STAGIONE SPORTIVA 2018-19:

SOLBIATESEINSUBRIA– Legnano del 16.02.2019;

 

LUCIANO POZZOLINI, a) in qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD SOLBIATESEINSUBRIA CALCIO, in violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ANTONINI LORENZO, relativamente alle 16 gare sotto indicate e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alle gare sotto indicata, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 16 gare del

CAMPIONATO   JUNIORES   REGIONALE   FASCIA   A   LOMBARDIA   - STAGIONE SPORTIVA 2018-19:

Union Villa Cassano – SOLBIATESEINSUBRIA  del 15.09.2018;

Varesina   Sport   – SOLBIATESEINSUBRIA del 12.01.2019;

 SOLBIATESEINSUBRIA - Union Villa Cassano del 19.01.2019;

Canegrate – SOLBIATESEINSUBRIA del 26.01.2019;

Rodense – SOLBIATESEINSUBRIA del 09.02.2019;

 SOLBIATESEINSUBRIA –Morazzone del 12.02.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Legnano del 16.02.2019;

Ardor Lazzate – SOLBIATESEINSUBRIA del 23.02.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Portichetto del 9.03.2019;

Castellanzese – SOLBIATESEINSUBRIA del 16.03.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Sestese del 23.03.2019;

Varese – SOLBIATESEINSUBRIA del 30.03.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Fenegrò del 02.04.2019;

SOLBIATESEINSUBRIA – Uboldese del 06.04.2019;

– SOLBIATESEINSUBRIA del 13.04.2019

e SOLBIATESEINSUBRIA – Lentatese del 20.04.2019;

 

e per aver, inoltre, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore RUSSO SALVATORE, relativamente alla gara sotto indicata e di dotarlo di specifica copertura assicurativa ed, inoltre, per non averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva relativamente alla gara sotto indicata, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara del

 

 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA A LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19:

Union Villa Cassano - SOLBIATESEINSUBRIA del 15.09.2018;

b) in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SOLBIATESEINSUBRIA, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ANTONINI LORENZO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva:

CAMPIONATO JUNIORES  REGIONALE  FASCIA A LOMBARDIA - STAGIONE SPORTIVA 2018-19:

Ardor Lazzate – SOLBIATESEINSUBRIA del 23.02.2019;

 

A.S.D. SOLBIATESE INSUBRIA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo ANTONINI, Luca CONCOLATO, Sebastiano GROSSO, Simone PICCINELLI e Luciano POZZOLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SOLBIATESE INSUBRIA CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza stagione sportiva 2019/2020 per il Sig. Lorenzo ANTONINI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Luca CONCOLATO, 40 giorni di inibizione per il Sig. Sebastiano GROSSO, 10 giorni di inibizione per il Sig. Simone PICCINELLI, 60 giorni di inibizione per il Sig.  Luciano POZZOLINI e 300€ di ammenda e 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. SOLBIATESE INSUBRIA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.    

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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