F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 93/AA del 09/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BRUSCOLINI – D’AGOSTNI – ASD VALLE MARTELLA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1280 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sigg.ri Fabio BRUSCOLINI e Simone D’AGOSTINI e della società A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FABIO BRUSCOLINI, presidente e legale rappresentante della A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 44 del Regolamento LND, per avere impiegato – o comunque per non aver impedito di impiegare - nella stagione sportiva 2018/2019, in assenza di tesseramento, il sig. Simone D’Agostini quale allenatore della squadra della A.S.D. Valle Martella, inserendolo in tale veste nell’organigramma e nelle distinte di gara;

 

 

SIMONE D’AGOSTINI, non tesserato come allenatore per la A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO all’epoca dei fatti né, peraltro, mai abilitato dal Settore Tecnico a svolgere l’attività di allenatore, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36, commi 1 e 3, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., e agli artt. 34 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, di fatto assunto - pur in assenza di tesseramento come allenatore e di abilitazione a svolgere attività di allenatore, ma risultando tesserato solo come dirigente - il ruolo di allenatore della A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO figurando in tale veste nelle distinte di gara oltre che nello stesso organigramma societario ufficiale;

 

 

A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Fabio BRUSCOLINI in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO e Simone D’AGOSTINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Simone D’AGOSTINI, di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Fabio BRUSCOLINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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