F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 95/AA del 11/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BELLI – ONORI – SSD CALCIO TUSCIA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1281 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BELLI e Antonello ONORI e della società S.S.D. CALCIO TUSCIA S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA BELLI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.S.D. Calcio Tuscia s.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F., all’art. 39 lett. F) e Fd) del Regolamento del Settore Tecnico nonché al punto 2.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nella stagione 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito al sig. Antonello Onori, soggetto privo della necessaria abilitazione federale e tesserato per la Società quale dirigente, di svolgere l’attività quale allenatore responsabile della squadra della S.S.D. Calcio Tuscia s.r.l. partecipante al Campionato Allievi Regionali Under 16 organizzato dal C.R. Lazio, durante gli allenamenti e le gare ufficiali di Campionato, per come si evince dalle dichiarazioni dei soggetti auditi e dalle distinte di gara in atti che, pressoché costantemente, non recano alcun nominativo alla voce allenatore e indicano il sig. Onori quale massaggiatore;

 

ANTONELLO ONORI, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente per la S.S.D. Calcio Tuscia s.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F. nonché al punto 2.2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, in costanza tesseramento quale dirigente e in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico, di fatto assunto nel corso degli allenamenti e delle gare ufficiali la conduzione della squadra della S.S.D. Calcio Tuscia s.r.l. partecipante al Campionato Allievi Regionali Under 16 organizzato dal C.R. Lazio, per come si evince dalle dichiarazioni dei soggetti auditi e dalle distinte di gara in atti che, pressoché costantemente, non recano alcun nominativo alla voce allenatore e indicano il sig. Onori quale massaggiatore;

 

 

S.S.D. CALCIO TUSCIA, per responsabilità diretta e oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea BELLI e Antonello ONORI, e dalla sig.ra Cristiana


Tamantini,  in  qualità  di  legale  rappresentante  per  conto della  società  S.S.D.  CALCIO TUSCIA S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Andrea BELLI, di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig, Antonello ONORI e di € 300,00 di ammenda per la società S.S.D. CALCIO TUSCIA S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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