F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 96/AA del 11/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI DOMENICO – FCD CERCHIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1174 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Stefano DI DOMENICO e della società F.C.D. CERCHIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

STEFANO DI DOMENICO, presidente e legale rappresentante della società F.C.D. CERCHIO in violazione l'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art.44 Regolamento L.N.D., per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento  di  fatto  dell'attività  di  allenatore  della  prima  squadra  della  società

A.S.D. CERCHIO, partecipante al campionato di Seconda Categoria girone A Abruzzo stagione sportiva 2018/2019, al sig. IMBASTARI Massimo soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

 

F.C.D. CERCHIO, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DI DOMENICO Stefano ed al tesserato IMBASTARI Massimo (allenatore di fatto);

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia sportiva, formulata dal Sig. Stefano DI DOMENICO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C.D. CERCHIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Stefano DI DOMENICO, e di € 400 (quattrocento/00) di ammenda per la società F.C.D. CERCHIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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