F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 100/AA del 14/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: DAL CEREDO – ARZIGNANO TEAM C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 104 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DAL CEREDO e della società A.S.D. ARZIGNANO TEAM C5 (già A.S.D. TEAM FUTSAL),

avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE DAL CEREDO, Presidente della Società A.S.D. ARZIGNANO TEAM C5 (già A.S.D. TEAM FUTSAL) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere autorizzato la stampa e la diffusione di un manifesto pubblicizzante la “Scuola di Calcio a 5 A Team Futsal” nel quale erano stati raffigurati i simboli del Coni e della FIGC senza avere preventivamente richiesto ed attenuto l’autorizzazione all’uso degli stessi;

 

 

A.S.D. ARZIGNANO TEAM C5 (già A.S.D. TEAM FUTSAL), per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe DAL CEREDO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ARZIGNANO TEAM C5 (già A.S.D. TEAM FUTSAL);

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Giuseppe DAL CEREDO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ARZIGNANO TEAM C5 (già A.S.D. TEAM FUTSAL);

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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