F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 125/AA del 31/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BERTI – ZANOTTI – VERGASSOLA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1353 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto BERTI, Marco ZANOTTI e Gianluca VERGASSOLA, avente ad oggetto  la  seguente condotta:

 

ROBERTO BERTI, dirigente della A.S.D. Spezia Calcio Femminile all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 48, comma 3, e dall’art. 50, comma 2, delle N.O.I.F., per aver deciso di non presentare la prima squadra della propria società di appartenenza, pur non sussistendo un impedimento oggettivo, solamente perché le calciatrici, ritenute tecnicamente più valide, non erano disponibili o in condizioni fisiche ritenute adeguate, in occasione della gara che la stessa compagine avrebbe dovuto disputare il giorno 24.2.2019 contro la F.C.D. Novese, valevole per il campionato di serie C, girone A, di calcio femminile per la stagione sportiva 2018 - 2019;

 

MARCO ZANOTTI, dirigente della A.S.D. Spezia Calcio Femminile all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 48, comma 3, e dall’art. 50, comma 2, delle N.O.I.F., per aver deciso di non presentare la prima squadra della propria società di appartenenza, pur non sussistendo un impedimento oggettivo, solamente perché le calciatrici, ritenute tecnicamente più valide, non erano disponibili o in condizioni fisiche ritenute adeguate, in occasione della gara che la stessa compagine avrebbe dovuto disputare il giorno 24.2.2019 contro la F.C.D. Novese, valevole per il campionato di serie C, girone A, di calcio femminile per la stagione sportiva 2018 - 2019;

 

 

GIANLUCA VERGASSOLA, dirigente della A.S.D. Spezia Calcio Femminile all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 48, comma 3, e dall’art. 50, comma 2, delle N.O.I.F., per aver deciso di non presentare la prima squadra della propria società di appartenenza, pur non sussistendo un impedimento oggettivo, solamente perché le calciatrici, ritenute tecnicamente più valide, non erano disponibili o in condizioni fisiche ritenute adeguate, in occasione della gara che la stessa compagine avrebbe dovuto disputare il giorno 24.2.2019 contro la F.C.D. Novese, valevole per il campionato di serie C, girone A, di calcio femminile per la stagione sportiva 2018 – 2019.

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva,formulata dai Sig.ri Roberto BERTI, Marco ZANOTTI e Gianluca VERGASSOLA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Roberto BERTI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il sig. Marco ZANOTTI e di 20 (venti) giorni di inibizione per il sig. Gianluca VERGASSOLA;

 

si rende noto l’accordo sopra menzionato

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