F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 131/AA del 04/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GHEZZI – AC SORBOLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 921 pf 18-19 adottato nei confronti del Sig. Roberto GHEZZI e della società A.C SORBOLO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

ROBERTO GHEZZI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.C. SORBOLO A.S.D., in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 39, comma 2, delle NOIF, perché sottoscriveva il documento di variazione di tesseramento n. 18071062/A del 31/1/2019, concernente la cessione a titolo definitivo del calciatore minorenne e “giovane di serie” Jean Christian KOAPPA, unitamente al Presidente della cessionaria A.S. PRO PIACENZA 1919 SRL, sig. Pannella Maurizio, soggetto inibito all’epoca dei fatti e, inoltre, senza accertarsi dell’avvenuta sottoscrizione del medesimo documento di variazione da parte del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale, invece omessa;

 

A.C. SORBOLO A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al predetto tesserato, suo legale rappresentante all’epoca dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto GHEZZI e dal Sig. Alfonso Vitrani, nella qualità di dirigente con poteri di rappresentanza, per conto della società A.C. SORBOLO A.S.D.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Roberto GHEZZI, e di € 200 di ammenda per la società A.C. SORBOLO A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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