F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 156/AA del 21/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: GIORGINI – ANGIOLI – FIORINI – MACCIONI – CANESCHI – GHIANI – USD CAPOLONA QUARATA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 16 pfi 19-20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe GIORGINI, Stefano ANGIOLI, Manola FIORINI, Stefano MACCIONI, Roberto CANESCHI, Giovanni GHIANI, e della società U.S.D. CAPOLONA QUARATA avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE GIORGINI, Presidente e legale rappresentante della U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018-2019, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 45 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore GIOVANNI GHIANI nel corso delle gare G.S. OLMOPONTE AREZZO – U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 21 ottobre 2018; A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO – U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 4 novembre 2018; U.S.D. CAPOLONA QUARATA– POL. PIEVE AL TOPPO del 9 dicembre 2018; U.S.D. CAPOLONA QUARATA– U.S.FAELLESE ASD, del 25 novembre 2018, U.S.D. CAPOLONA QUARATA– U.S. CASTIGLIONESE ASD, del 27 gennaio 2019; A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA – U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 3 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- G.S. OLMOPONTE AREZZO del 10 febbraio 2019; A.S.D. FORTIS AREZZO - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 2 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. AREZZO FA - del 10 marzo 2019; U.S. FAELLESE ASD - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 16 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- ASD CASENTINO ACADEMY del 24 marzo 2019; POL. PIEVE AL TOPPO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 31 marzo 2019; ASD ORANGE DON BOSCO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 7 aprile 2019; A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA – U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 17 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO del 24 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA-ACD MARINO MERCATO SUBBIANO del 14 aprile 2019; tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A organizzato dal C.R. Toscana – Delegazione Provinciale di Arezzo;
STEFANO ANGIOLI, dirigente della U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018/2019, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara U.S.D. CAPOLONA QUARATA– U.S. FAELLESE ASD, del 25 novembre 2018 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A organizzato dal C.R. Toscana – Delegazione Provinciale di Arezzo, nella quale è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Giovanni Ghiani, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo calciatore partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
MANOLA FIORINI, dirigente della U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018/2019, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare U.S.D. CAPOLONA QUARATA– U.S. CASTIGLIONESE ASD, del 27 gennaio 2019; A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA – U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 3 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- G.S. OLMOPONTE AREZZO del 10 febbraio 2019; A.S.D. FORTIS AREZZO - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 2 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. AREZZO FA - del 10 marzo 2019; U.S. FAELLESE ASD - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 16 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- ASD CASENTINO ACADEMY del 24 marzo 2019; POL. PIEVE AL TOPPO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 31 marzo 2019; ASD ORANGE DON BOSCO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 7 aprile 2019 tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A organizzato dal C.R. Toscana – Delegazione Provinciale di Arezzo, nella quale è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Giovanni Ghiani, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo calciatore partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
STEFANO MACCIONI, dirigente della U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018/2019, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA – U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 17 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO del 24 febbraio
2019 tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A organizzato dal C.R. Toscana – Delegazione Provinciale di Arezzo, nella quale è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Giovanni Ghiani, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo calciatore partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
ROBERTO CANESCHI, dirigente della U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018/2019, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, nonché agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale U.S.D. CAPOLONA QUARATA - ACD MARINO MERCATO SUBBIANO del 14 aprile 2019, valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A organizzato dal C.R. Toscana – Delegazione Provinciale di Arezzo, nella quale è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Giovanni Ghiani, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo calciatore partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
GIOVANNI GHIANI, calciatore schierato per la società U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella stagione sportiva 2018/2019, in violazione degli artt. 2 e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché agli artt. 39, 43 e 45 delle N.O.I.F., per aver preso parte alle gare G.S. OLMOPONTE AREZZO – U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 21 ottobre 2018; A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO – U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 4 novembre 2018; U.S.D. CAPOLONA QUARATA– POL. PIEVE AL TOPPO del 9 dicembre 2018; U.S.D. CAPOLONA QUARATA– U.S. FAELLESE ASD, del 25 novembre 2018, U.S.D. CAPOLONA QUARATA– U.S. CASTIGLIONESE ASD, del 27 gennaio 2019; A.S.D. ARNO CASTIGLIONI LATERINA – U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 3 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- G.S. OLMOPONTE AREZZO del 10 febbraio 2019; A.S.D. FORTIS AREZZO - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 2 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. AREZZO FA - del 10 marzo 2019; U.S. FAELLESE ASD - U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 16 marzo 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- ASD CASENTINO ACADEMY del 24 marzo 2019; POL. PIEVE AL TOPPO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 31 marzo 2019; ASD ORANGE DON BOSCO- U.S.D. CAPOLONA QUARATA del 7 aprile 2019; A.S.D. TERRANUOVA TRAIANA – U.S.D. CAPOLONA QUARATA, del 17 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA- A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO del 24 febbraio 2019; U.S.D. CAPOLONA QUARATA-ACD MARINO MERCATO SUBBIANO del 14 aprile 2019; tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone A organizzato dal C.R. Toscana – Delegazione Provinciale di Arezzo, nelle fila della società U.S.D. CAPOLONA QUARATA, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
U.S.D. CAPOLONA QUARATA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra citati e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe GIORGINI, Stefano ANGIOLI, Manola FIORINI, Stefano MACCIONI, Roberto CANESCHI, Giovanni GHIANI, e della società U.S.D. CAPOLONA QUARATA nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Sig. Daniele Cantaloni;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Stefano ANGIOLI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Roberto CANESCHI, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Manola FIORINI, di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di appartenenza nella corrente stagione sportiva 2019/2020 per il sig. Giovanni GHIANI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GIORGINI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Stefano MACCIONI e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza nella corrente stagione sportiva 2019/2020 per la società U.S.D. CAPOLONA QUARATA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.