F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 158/AA del 21/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: BARRESI – MARINO – MONTRONE – USD NUOVA OLIVERI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 114 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano BARRESI, Salvatore MARINO, Davide MONTRONE e della società U.S.D. NUOVA OLIVIERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

STEFANO  BARRESI,  Presidente    e  legale  rappresentante  pro  tempore  della  società U.S.D. Nuova Oliveri all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Montrone Davide ed a far sottoporre quest’ultimo ai previsti accertamenti medici ai fini del conseguimento dell’idoneità all’attività sportiva, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso calciatore, privo di tesseramento e certificazione di idoneità all’attività sportiva, nel corso delle gare del Campionato di serie D, C5, Nuova Oliveri - Polisportiva Gioiosa dell’1.4.2019 e Vivi Don Bosco - Nuova Oliveri del 16.3.2019;

 

SALVATORE MARINO, Dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Nuova Oliveri all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della stessa società, in occasione della gara di campionato di serie D, C5, Vivi Don Bosco - Nuova Oliveri del 16.3.2019, sottoscritto e presentato all’arbitro la distinta della società USD Nuova Oliveri nella quale era inserito il nominativo del calciatore sig. Montrone Davide, così attestandone il non veridico tesseramento;

 

DAVIDE MONTRONE, in violazione degli artt. 2 e 4 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso partecipato, nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019, nelle file della società Nuova Oliveri alle gare del campionato di serie D, C5, Nuova Oliveri - Polisportiva Gioiosa dell’1.4.2019 e Vivi Don Bosco - Nuova Oliveri del 16.3.2019, senza averne titolo perché non tesserato e privo di certificazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

 

U.S.D. NUOVA OLIVIERI, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano BARRESI, Giuseppe GULLO in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. NUOVA OLIVIERI, Salvatore MARINO e Davide MONTRONE;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano BARRESI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore MARINO, di 1 (una) giornata di squalifica per il sig. Davide MONTRONE, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società U.S.D. NUOVA OLIVIERI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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