F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 159/AA del 21/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da:SCAFFIDI – PILLON – CALIO’ – ASD FREE TIME CLUB
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 112 pfi 19-20 adottato nei confronti dei Sig.ri Gennarino Paolo SCAFFIDI, Edoardo Francesco PILLON, Carmen CALIÒ e della società ASD FREE TIME CLUB avente ad oggetto la seguente condotta:
GENNARINO PAOLO SCAFFIDI, dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Free Time Club all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver lo stesso sottoscritto e presentato all’arbitro le distinte della società Free Time Club, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della stessa società, in occasione delle gare del campionato Under 15 Provinciale, Delegazione di Barcellona P.G., Terme Vigliatore – Free Time Club del 10.4.2019 ed Academy Barcellona - Free Time Club del 2.3.2019, nelle quali risulta indicato il calciatore Pillon Edoardo Francesco, nonostante lo stesso non fosse tesserato, attestando in tal modo il non veridico tesseramento dello stesso;
EDOARDO FRANCESCO PILLON, in violazione degli artt. 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 e dall’art.43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver lo stesso partecipato nella stagione sportiva 2018-2019 alle gare del campionato categoria. Under 15 Provinciale, Academy Barcellona - Free Time Club del 2.3.2019, Free Time Club - Città di S. Agata del 21.3.2019, Free Time Club - Nuova Polisportiva Torrenovese del 2.4.2019, Terme Vigliatore – Free Time Club del 10.4.2019 e Vivi Don Bosco - Free Time Club del 27.4.2019, senza averne titolo perché non tesserato e privo di certificazione sanitaria di idoneità all’attività sportiva;
CARMEN CALIÒ, presidente e legale rappresentante pro tempore della società A.S.D. Free Time Club all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 32, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva in vigente, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39 e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver la stessa omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Pillon Edoardo Francesco ed a far sottoporre lo stesso ai previsti accertamenti medici ai fini del conseguimento dell’idoneità sportiva, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso calciatore, privo di tesseramento ed idoneità all’attività sportiva, nel corso delle seguenti gare del Campionato categoria. Under 15 Provinciale – Delegazione di Barcellona P.G.: Academy Barcellona - Free Time Club del 2.3.2019, Free Time Club - Città di S. Agata del 21.3.2019, Free Time Club - Nuova Polisportiva Torrenovese del 2.4.2019, Terme Vigliatore – Free Time Club del 10.4.2019, Vivi Don Bosco - Free Time Club del 27.4.2019;
ASD FREE TIME CLUB per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i suindicati soggetti al momento della commissione dei fatti e comunque nel cui interesse sono stati posti in essere gli atti ed i comportamenti sopra contestati, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gennarino Paolo SCAFFIDI, Edoardo Francesco PILLON e Carmen CALIÒ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FREE TIME CLUB;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gennarino Paolo SCAFFIDI, 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Edoardo Francesco PILLON, di 2 (due) mesi di inibizione per la sig.ra Carmen CALIÒ e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FREE TIME CLUB;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.