F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 160/AA del 27/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: RUSSO – SPANARO – A.P.D.S.C. VICTORIA MARRA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1305 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sigg. Rosario RUSSO e Giuseppe SPARANO e della società A.P.D.S.C. VICTORIA MARRA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROSARIO RUSSO, Presidente della società A.P.D.S.C. Victoria Marra all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 comma 1 e dell’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 92 NOIF, e all’art. 28 del Regolamento SGS, in quanto ha permesso al Sig. Sparano Giuseppe, tesserato per la stagione sportiva 2018-19 per la società dell’ASD Real San Marzano matricola n. 2773565, di partecipare agli allenamenti e alle gare amichevoli per la società senza A.P.D.S.C. Victoria Marra senza che vi fosse stata alcuna autorizzazione o nulla osta da parte da parte della società per la quale era regolarmente tesserato;

 

SPARANO GIUSEPPE, tesserato per la società dell’A.S.D. Real San Marzano all’epoca dei fatti, matricola n. 2773565, in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 2 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle NOIF e all’art. 28 del Regolamento SGS, per aver partecipare agli allenamenti e alle gare amichevoli per la società A.P.D.S.C. Victoria Marra senza che vi fosse stata alcuna autorizzazione o nulla osta da parte della società per la quale era regolarmente tesserato;

 

A.P.D.S.C. VICTORIA MARRA, per responsabilità diretta, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sig. Russo Rosario al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse ai sensi dell’ex art. 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Rosario RUSSO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.P.D.S.C. VICTORIA MARRA, e Giuseppe SPARANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rosario RUSSO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe  SPARANO,  e  di  €  150,00  (centocinquanta/00)  di  ammenda  per  la  società

A.P.D.S.C. VICTORIA MARRA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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