F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 164/AA del 27/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: BASCAPE’ – MAZZA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 249 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano MAZZA e Andrea BASCAPÉ avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MAZZA STEFANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società AS VIGHIGNOLO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara sotto indicata, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore BASCAPE' ANDREA, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del Calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara sotto indicata senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A LOMBARDIA STAGIONE SPORTIVA 2019-20, 08/09/19 Magenta - AS VIGHIGNOLO;

 

 

BASCAPE' ANDREA, calciatore della Società AS VIGHIGNOLO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F, perché, malgrado fosse squalificato, ha partecipato nelle file della Società suddetta alla gara sotto indicata ed, inoltre, ha omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva: CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A LOMBARDIA STAGIONE SPORTIVA 2019-20, 8.09.2019 Magenta - AS VIGHIGNOLO

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Stefano MAZZA e Andrea BASCAPÉ;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 14 (quattordici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano MAZZA e di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Andrea BASCAPÉ;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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