F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 165/AA del 28/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: DI CAPUA – DI CONZA – PETROZZINO – RUOTOLO – STABILE – ASD DIADEMA CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 37 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio DI CAPUA, Armando DI CONZA, Michele PETROZZINO, Carmine RUOTOLO e Angelo STABILE, e della società A.S.D. DIADEMA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO DI CAPUA, Presidente dell’A.S.D. Diadema Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente vigente anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Petrozzino Michele e Di Conza Armando e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle gare A.S.D. Diadema Calcio - ASC.D. Vallatese del 23.12.2018 e A.S.D. Felice Scandone - A.S.D. Diadema Calcio del 21.11.2018 Campionato Giovanissimi under 15 Provinciale Avellino;

 

ARMANDO DI CONZA, calciatore utilizzato dall’A.S.D. Diadema Calcio, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva vigente anche in relazione agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte, come calciatore, alla gara A.S.D. Felice Scandone - A.S.D. Diadema Calcio del 21.11.2018, Campionato Giovanissimi under 15 Provinciale Avellino, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

MICHELE PETROZZINO, calciatore utilizzato dall’A.S.D. Diadema Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente vigente anche in relazione agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte, come calciatore, alla gara A.S.D. Diadema Calcio - ASC.D. Vallatese del 23.12.2018, Campionato Giovanissimi under 15 Provinciale Avellino, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

CARMINE RUOTOLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Diadema Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente vigente, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara A.S.D. Felice Scandone - A.S.D. Diadema Calcio del 21.11.2018, Campionato Giovanissimi under 15 Provinciale Avellino, in cui è stato impiegato, nelle fila dell’A.S.D. Diadema Calcio in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Di Conza Armando, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ANGELO STABILE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Diadema Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente vigente, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara A.S.D. Diadema Calcio - ASC.D. Vallatese del 23.12.2018, Campionato Giovanissimi under 15 Provinciale Avellino, in cui è stato impiegato, nelle fila dell’A.S.D. Diadema Calcio in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Petrozzino Michele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. DIADEMA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti indicati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio DI CAPUA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. DIADEMA CALCIO, e dai sig.ri Armando DI CONZA, Michele PETROZZINO, Carmine RUOTOLO e Angelo STABILE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio DI CAPUA, 2 giornate di squalifica per il Sig. Armando DI CONZA, 2 giornate di squalifica per il Sig. Michele PETROZZINO, 1 mese e 15 giorni di inibizione per il Sig. Carmine RUOTOLO, 1 mese e 15 giorni di inibizione per il Sig. Angelo STABILE, di 1 punto di penalizzazione e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. DIADEMA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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