F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 166/AA del 29/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: LAGROTTA – VIOLA – FANTINI – ASD ACS 09

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1521 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giambattista LAGROTTA, Antonio VIOLA, Rocco FANTINI e della società A.S.D. ACS ‘09, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIAMBATTISTA LAGROTTA, Presidente della società A.S.D. ACS ’09 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, commi 1 e 2, e 32, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito la partecipazione alla gara ACS 09 – Lainese del 19.05.2019 del proprio tesserato sig. Viola Antonio nonostante lo stesso fosse squalificato, dichiaratosi falsamente quale altro calciatore e più precisamente il sig. IUAL Vincenzo, effettivamente tesserato quale calciatore per la medesima società, ma di fatto assente;

 

ANTONIO VIOLA, calciatore tesserato per la società A.S.D. ACS ‘09 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver preso parte alla gara ACS ‘09 – Lainese del 19.05.2019 nelle file della squadra della A.S.D. ACS ‘09 (matricola 930818) nonostante fosse squalificato, dichiarandosi falsamente quale altro calciatore e più precisamente quale sig. IUAL Vincenzo, effettivamente calciatore tesserato per la medesima società, ma di fatto assente;

 

ROCCO FANTINI, direttore sportivo della società A.S.D. ACS ‘09 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, commi 1 e 2, e 32, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere inserito nella distinta di gara dallo stesso sottoscritta e consegnata all’arbitro, in occasione della gara ACS 09 – Lainese del 19.05.2019, in qualità di Dirigente accompagnatore della squadra, il nominativo del sig. Iual Vincenzo, che era assente, ed impiegato invece in campo, sotto il non veridico nome indicato, il calciatore sig. Viola Antonio che era squalificato;

 

A.S.D. ACS ‘09, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Pasquale BRIAMONTE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACS ’09, Giambattista LAGROTTA, Antonio VIOLA e Rocco FANTINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della  sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giambattista LAGROTTA, di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Antonio VIOLA, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il sig. Rocco FANTINI,  di € 334,00 (trecento trentaquattro/00) di

ammenda e 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2019/2020 per la società A.S.D. ACS ’09;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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