F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 169/AA del 05/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PACOLINI – MESSEDAGLIA – ASD GS FIANO ROMANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1452 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig. Claudio PACOLINI, Roberto MESSEDAGLIA e della società A.S.D. GS FIANO ROMANO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLAUDIO PACOLINI, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. GS FIANO ROMANO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F., agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, e al C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella stagione 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito al sig. Roberto Messedaglia, di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della  A.S.D. GS FIANO ROMANO, partecipante al Campionato Under 16 Regionali Maschili – Girone B organizzato dal C.R. Lazio e, al contempo, al sig. Andrea Merloni soggetto privo della necessaria abilitazione federale e tesserato per la Società quale dirigente accompagnatore, di svolgere l’attività di allenatore responsabile di detta squadra durante gli allenamenti e le gare di campionato, per come confermato dall’interessato e dagli  altri soggetti auditi nonché risultante dall’anagrafica federale e dalle distinte di gara in atti in cui il sig. Merloni figura anche in veste di massaggiatore;

 

ROBERTO MESSEDAGLIA, tesserato quale allenatore responsabile squadre minori per la A.S.D. GS FIANO ROMANO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, con riferimento agli artt. 37 e 39 lett. F) e Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e al C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della A.S.D. GS FIANO ROMANO partecipante al Campionato Under 16 Regionali Maschili – Girone B organizzato dal C.R. Lazio, consentendo che, in propria assenza, durante gli allenamenti e le gare, le funzioni di allenatore responsabile venissero, di fatto, esercitate dal sig. Andrea Merloni, dirigente tesserato privo della necessaria abilitazione federale per l’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, per come confermato dall’interessato e dagli altri soggetti auditi nonché risultante dall’anagrafica federale e dalle distinte di gara in atti in cui il sig. Merloni figura anche in veste di massaggiatore;

 

A.S.D. GS FIANO ROMANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio PACOLINI in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante per conto della società A.S.D. GS FIANO ROMANO, e Roberto MESSEDAGLIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio PACOLINI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Roberto MESSEDAGLIA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GS FIANO ROMANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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