F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 170/AA del 05/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: GIORGI – SSD TIFERNO LERCHI 1919

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 228 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Francesco GIORGI e della società S.S. TIFERNO LERCHI 1919 A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO GIORGI, Presidente e legale rappresentante della Società TIFERNO LERCHI 1919 ARL, in violazione dell’art. 4 comma 1, in relazione all’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente e anche in relazione all’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., per aver cercato di concludere le pratiche di tesseramento (non approvate dal sistema AS400) del calciatore MOUSTAOUI GHICA MOHAMED, presentando un modulo riportante firme non riconosciute dal predetto calciatore e dalla di Lui madre, tra l’altro, palesemente difformi, rispetto a quelle apposte dagli stessi in analogo modulo presentato da altra società con cui il calciatore risulta tesserato. Fatto commesso in Città di Castello (BO) il 14.08.2019, giorno di inserimento telematico della pratica di tesseramento;

 

S.S. TIFERNO LERCHI 1919 A RL, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco GIORGI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. TIFERNO LERCHI 1919 A RL;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Francesco GIORGI e di 100 € di ammenda per la società S.S. TIFERNO LERCHI 1919 A RL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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