F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 171/AA del 05/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DEL CORE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 773 pf 18-19 adottato nei confronti del Sig. Umberto DEL CORE, avente ad oggetto la seguente condotta:
UMBERTO DEL CORE, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 per la A.S.D. Atletico Mola all’epoca dei fatti, società che nella stagione sportiva 2018/2019 ha mutato la propria denominazione in A.S.D. Molfetta Calcio, e nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la società A.S.D. Team Altamura, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per società affiliate alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Bari, nell’ambito di un’organizzazione avente ad oggetto l’utilizzo di siti illegali per l’esercizio del gioco a distanza;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto DEL CORE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) anni di squalifica per il Sig. Umberto DEL CORE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.