F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 173/AA del 06/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI GAETANO – ASD RANICA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1393 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Pasquale DI GAETANO e della società A.S.D. RANICA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

PASQUALE DI GAETANO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rivolto in modo irriguardoso nei confronti dell’arbitro in occasione della gara ASD Ardesio – ASD Ranica Calcio del 3.03.2019, tenutasi ad Ardesio, valevole per il Campionato di Terza Categoria, nonché per aver violato l’art. 37 delle N.O.I.F., in quanto ha svolto, di fatto, attività proprie dell’incarico di dirigente per la società ASD Ranica Calcio senza essere tesserato;

 

A.S.D. RANICA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal sig. Pasquale Di Gaetano;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale DI GAETANO e dal Sig. Andrea Adobati, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RANICA CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Pasquale DI GAETANO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. RANICA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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