F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 174/AA del 11/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: CUCCINELLO – ACD SAN TOMMASO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 311 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Marco CUCCINIELLO e della società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO CUCCINIELLO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO, in violazione dell’art. 32, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 5 del C.U. n.162 pubblicato in Roma il 03/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2019, la documentazione riguardante la fidejussione bancaria originale e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CUCCINIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco CUCCINIELLO e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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