F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 175/AA del 13/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Massimo FERRERO – Vanessa FERRERO – UC SAMPDORIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 495 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo FERRERO, Vanessa FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

MASSIMO FERRERO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato all’epoca dei fatti, e legale rappresentante pro-tempore della Società U.C. Sampdoria S.p.A., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto FIGC, all’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 84 delle N.O.I.F., per aver, in concorso con Ferrero Vanessa e con soggetti non appartenenti all’Ordinamento federale, corrisposto alla società VICI srl, riconducibile al “Gruppo Ferrero” e di cui era Amministratore Unico la Sig.ra Vanessa Ferrero, la somma complessiva di euro 1.159.000,00, a fronte di fatture per operazioni inesistenti, emesse per la presunta pianificazione e realizzazione del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” sito in Bogliasco, mai realizzate dalla Vici Srl, così distraendo le corrispondenti risorse dall’utilizzo nell’interesse della U.C. Sampdoria S.p.A. e violando, tra l’altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate; risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di un contratto fittizio con la Vici Srl, società non in possesso di requisiti tecnici e di professionalità idonee allo svolgimento dell’incarico assunto, peraltro estraneo al suo oggetto sociale, in assenza di sinallagma contrattuale in favore della U.C. Sampdoria S.p.A., utilizzando altresì le somme suddette per soddisfare interessi personali riconducibili a società del “Gruppo Ferrero”, del tutto avulsi da quelli della U.C. Sampdoria S.p.A.; nonché per aver indicato nella dichiarazione annuale ai fini IVA, relativa all’anno 2015, elementi passivi fittizi per l’importo di € 1.159.000,00 comprensivo di IVA pari ad € 209.000,00, con ciò determinando nel bilancio e nella relazione semestrale degli anni 2015 e 2016 della U.C. Sampdoria S.p.A. l’esposizione di valori contabili in difformità della normativa civilistica, dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità e delle Raccomandazioni contabili F.I.G.C.;

 

VANESSA FERRERO, Consigliere di Amministrazione, della Società U.C. Sampdoria S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto FIGC, all’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 84 delle N.O.I.F., per aver, nella duplice qualità di dirigente della U.C. Sampdoria e rappresentante legale della società VICI srl, in evidente situazione di conflitto di interesse formale e sostanziale, in concorso con Ferrero Massimo e con soggetti non appartenenti all’Ordinamento federale, percepito, in qualità di LR della Vici srl, riconducibile al “Gruppo Ferrero”, la somma complessiva di euro 1.159.000,00, a fronte di fatture per operazioni inesistenti, emesse nei confronti della UC Sampdoria per la presunta pianificazione e realizzazione del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” sito in Bogliasco, mai realizzate dalla Vici Srl, così distraendo le corrispondenti  risorse  dall’utilizzo  nell’interesse  della  U.C.  Sampdoria  S.p.A.  e violando, tra l’altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate; risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di un contratto fittizio tra la U.C. Sampdoria S.p.A. e la Vici srl, società non in possesso di requisiti tecnici e di professionalità idonee allo svolgimento dell’incarico assunto, peraltro estraneo al suo oggetto sociale, in assenza di sinallagma contrattuale in favore della U.C. Sampdoria S.p.A., utilizzando altresì le somme suddette per soddisfare interessi personali riconducibili a società del “Gruppo Ferrero”, del tutto avulsi da quelli della U.C. Sampdoria S.p.A.; nonché per aver emesso, nella sua qualità di LR della Vici srl, fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 1.159.000,00 nei confronti della UC Sampdoria, così concorrendo a determinare nel bilancio e nella relazione semestrale degli anni 2015 e 2016 della U.C. Sampdoria S.p.A. l’esposizione di valori contabili in difformità della normativa civilistica, dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità e delle Raccomandazioni contabili F.I.G.C.;

 

U.C. SAMPDORIA S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente, formulata dal Sig. Massimo FERRERO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., e dalla Sig.ra Vanessa FERRERO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per  il Sig. Massimo FERRERO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Vanessa FERRERO e di € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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